Con la sentenza n. 96 del 2025, la Corte costituzionale dopo quasi trent’anni interviene e solleva il velo su un nodo giuridico cruciale: la disciplina della detenzione amministrativa degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano contiene un vulnus costituzionale. In particolare, secondo la Consulta, manca la necessaria previsione legislativa primaria sui “modi” del trattenimento, come esige l’articolo 13, secondo comma, della Costituzione. La Corte chiarisce sin da subito che la misura del trattenimento amministrativo – peraltro già controversa in dottrina – impatta direttamente sulla libertà personale, rientrando quindi pienamente nell’ambito delle garanzie previste dall’art. 13 Cost. La libertà personale, infatti, è un diritto inviolabile, e la sua compressione può avvenire solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e con atto motivato dell’autorità giudiziaria. Due garanzie, queste, inscindibili. Attualmente, la disciplina vigente – in particolare l’art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 286/1998 – rimanda per la definizione delle modalità del trattenimento ad atti subprimari, fino a prevedere un ruolo regolativo del prefetto e del Ministero dell’interno, con il rischio di prassi disomogenee sul territorio nazionale. Una situazione che, come rileva la Corte, non soddisfa affatto la riserva assoluta di legge imposta dalla Costituzione. La Corte Costituzionale ha scelto una strada conservativa, dichiarando inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Roma. Questa apparente contraddizione è giustificata dalla Corte con un richiamo ai limiti del proprio potere: l’assenza di una fonte legislativa primaria sui “modi” del trattenimento non può essere colmata con un intervento manipolativo, che invaderebbe la discrezionalità legislativa del Parlamento. Una posizione che si inserisce nel solco di una giurisprudenza prudente, attenta a preservare gli equilibri istituzionali. Ma il dubbio più profondo resta: come può persistere una disciplina ritenuta incostituzionale dalla Corte, che continua però a produrre effetti concreti, privando della libertà personale centinaia di persone? In sostanza, la Consulta denuncia il problema, ma lascia che la norma continui a essere applicata. E nel farlo, rinvia la responsabilità al legislatore, che ora ha il dovere urgente di intervenire. Più precisamente la Corte ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un «assoggettamento fisico all’altrui potere», incidente sulla libertà personale. La sentenza ha quindi ritenuto sussistente il vulnus denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi» della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale, disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali. Le questioni sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione sono state, tuttavia, dichiarate inammissibili, avendo la Corte evidenziato che non è ad essa consentito porre rimedio al riscontrato difetto, ricadendo sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta. In altri termini secondo la Consulta occorre predisporre una nuova legge, che disciplini in modo dettagliato i “modi” del trattenimento, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, senza discriminazioni. La lista delle garanzie minime da assicurare è lunga: dalle condizioni igieniche alla possibilità di colloquio con il difensore, dall’alimentazione al servizio sanitario. Un intervento che, si legge nella sentenza, è tanto più urgente «in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale». La sentenza n. 96 del 2025 rappresenta un passaggio storico nella giurisprudenza costituzionale italiana, non solo per la materia trattata – la libertà personale degli stranieri irregolari – ma anche per il modo in cui la Corte ha scelto di agire: con fermezza teorica, ma cautela operativa. La situazione che si sta delineando è delicata. Le autorità amministrative continueranno a disporre trattenimenti; i giudici, a loro volta, dovranno decidere se convalidarli, pur sapendo che il contesto normativo è viziato da incostituzionalità. Il rischio è un vuoto giuridico, dove la libertà personale è sospesa tra una norma ancora formalmente in vigore e una sentenza che ne mina le fondamenta. Di recente la Corte d’appello di Cagliari, con un provvedimento del 4 luglio 2025, ha rifiutato la proroga del trattenimento di un richiedente asilo, motivando in parte sulla base dei termini di legge violati, ma anche richiamando la sentenza della Consulta. Nel suo obiter dictum, la Corte ha affermato che «in assenza di una disciplina dei “modi” con fonte primaria, riesplode il diritto alla libertà personale», sottolineando che nessun atto amministrativo può legittimamente limitarlo senza una base legislativa adeguata. La libertà personale non è disponibile, nemmeno per chi si trova nel territorio dello Stato in condizione di irregolarità.
Paolo Iafrate



