E la Germania può rispedire in Italia migliaia di richiedenti asiloCon il Regolamento (UE) 2024/1351, in vigore dal primo luglio, cambiano le regole sulla competenza delle domande di protezione. Paese di primo ingresso sempre responsabile, solidarietà solo su base volontaria e notifiche semplificate per i “ripescaggi”. E gli effetti rischiano di essere devastanti anche per i fondi europei legati ai controlli alle frontiere. Il testo è il nuovo Regolamento sulla gestione delle frontiere (UE) 2024/1351, entrato in vigore lo scorso primo luglio. Un provvedimento che riscrive le regole sulla determinazione dello Stato competente a esaminare le domande di protezione internazionale e che, nel farlo, dilata in modo considerevole i tempi entro i quali un Paese può essere chiamato a riprendersi un richiedente asilo già transitato sul proprio territorio. La conseguenza immediata, per l’Italia, è che la Germania – e non solo – potrebbe presto notificare il trasferimento di migliaia di cittadini stranieri che hanno ricevuto un diniego definitivo alla protezione, senza che quel diniego sia stato sospeso o revocato da un tribunale. La chiave di tutto sta nell’articolo 33 del nuovo Regolamento. Fino a ieri, il termine ordinario per la cessazione della responsabilità del Paese di primo ingresso era più contenuto e consentiva, col decorso del tempo, di consolidare la competenza del secondo Stato. Oggi quel termine si allunga fino a venti mesi. Diventano dodici mesi soltanto nell’ipotesi di sbarco avvenuto a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso in mare. Il che significa che, per due anni quasi, l’Italia resta il soggetto a cui bussare per ogni “ripresa in carico”. Non serve più una complessa richiesta formale: il Regolamento prevede, per i casi in cui risulti già presentata una domanda nel primo Stato membro, una semplice notifica allo Stato ritenuto competente. Un automatismo che riduce di molto gli spazi di manovra diplomatici e burocratici. Se un migrante, dopo essere stato identificato in Italia, si sposta in Germania e lì riceve un diniego non sospeso, per Berlino basterà un avviso per rimandarlo al mittente. A quel punto scatterebbero accoglienza, eventuale detenzione e, infine, le procedure di rimpatrio. Tutto in capo all’Italia. La portata del meccanismo rischia di essere amplificata dall’impianto generale della riforma, che lascia volutamente sullo sfondo la tanto evocata “solidarietà tra Stati”. Il Regolamento la fa scattare solo in presenza di una situazione di “pressione migratoria” dichiarata a livello europeo – arrivi via terra, aria o mare, oppure richieste di cittadini di Paesi terzi o apolidi che determinino obblighi sproporzionati per uno Stato membro. Una condizione che, per essere riconosciuta, richiede un percorso politico e tecnico non scontato. E anche quando la macchina della solidarietà si mettesse in moto, tutti gli Stati membri dovrebbero sì contribuire, ma con ricollocamenti contingentati – i trasferimenti di un richiedente o beneficiario di protezione internazionale dal territorio di uno Stato “beneficiario” a quello di uno Stato “contributore” – e con la possibilità esplicita di sostituire i trasferimenti con meri contributi finanziari. Non sono previste, in altre parole, quote di ricollocamento automatico e obbligatorio dei migranti irregolari. L’intero sistema della solidarietà opera con una forte componente discrezionale. Ogni Stato membro può scegliere se aprire le proprie porte o limitarsi a versare denaro. Per l’Italia, primo approdo mediterraneo, resta immutato il principio cardine: il Paese di primo ingresso rimane responsabile dell’esame delle domande di protezione, dell’attuazione delle misure di accoglienza o detenzione e, a seguito del diniego, delle procedure di rimpatrio. Un onere che nessun meccanismo di redistribuzione volontaria può mutare.Ma gli effetti del nuovo Regolamento, già di per sé pesanti, rischiano di essere ancora più dirompenti per la stretta correlazione, anche sul piano dei contributi finanziari in arrivo da Bruxelles, con gli altri tasselli della riforma delle frontiere. La gestione delle frontiere interne ed esterne, le procedure accelerate di frontiera e il sistema dei controlli previsti dal Codice frontiere Schengen sono legati a doppio filo al Regolamento “gestione”. Ogni ritardo o inadempienza su un fronte può ripercuotersi sugli altri, condizionando l’accesso ai fondi europei e irrigidendo ulteriormente le maglie di un sistema che, nella sostanza, chiede ai Paesi di primo ingresso di farsi carico di tutto, mentre la solidarietà resta un ombrello che si apre solo quando piove già forte – e solo se tutti sono d’accordo.
Paolo Iafrate



