Il Consiglio dell’Unione europea ha compiuto un nuovo passo nella riforma del sistema d’asilo, approvando a maggioranza qualificata una serie di modifiche destinate a incidere profondamente sulle procedure di protezione internazionale e sui rimpatri. Un voto politicamente significativo, nonostante l’opposizione di Spagna, Grecia, Francia e Portogallo, che non ha impedito il raggiungimento della maggioranza necessaria. Il pacchetto riguarda tre dossier centrali. Il primo modifica il regolamento Ue 2024/1348 sulle procedure d’asilo, ampliando l’applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”. Il secondo istituisce una lista comune europea dei “Paesi di origine sicuri”. Il terzo definisce la posizione del Consiglio sul nuovo regolamento sui rimpatri, destinato a sostituire la direttiva del 2008 e a consentire procedure più rapide, fino alla possibilità di istituire hub di rimpatrio in Stati terzi. Il governo italiano legge il voto come un segnale politico favorevole: nelle intenzioni dell’esecutivo, le nuove norme potrebbero sbloccare il progetto dei centri in Albania e rafforzare la linea dura sui rimpatri degli irregolari. Ma dietro l’apparente compattezza europea si apre un fronte giuridico tutt’altro che secondario, che rischia di riportare la questione davanti alla Corte di giustizia dell’Ue. Il concetto di Paese terzo sicuro consente agli Stati membri di dichiarare una domanda di asilo irricevibile senza esaminarne il merito, se il richiedente avrebbe potuto ottenere protezione in un altro Stato considerato sicuro. Finora, uno degli elementi centrali era l’esistenza di un “legame” tra il richiedente e il Paese terzo. Con le nuove regole approvate dal Consiglio, questo requisito non è più obbligatorio. Il concetto potrà essere applicato in tre casi: se esiste un legame con il Paese terzo; se il richiedente vi è transitato prima di arrivare nell’Ue; oppure se è in vigore un accordo o un’intesa che garantisce l’esame della domanda in quel Paese (con l’eccezione dei minori non accompagnati). È proprio su questi punti che si concentrano le critiche più dure. L’idea che il semplice transito possa giustificare il mancato esame di una domanda di asilo viene letta da molti giuristi come un aggiramento degli obblighi della Convenzione di Ginevra del 1951, che l’Unione è tenuta a rispettare per espressa previsione dei Trattati. Ancora più controversa è l’ipotesi degli accordi con Paesi terzi, che rischiano di trasformarsi, di fatto, in una esternalizzazione della responsabilità dell’asilo. Parallelamente, il Consiglio ha approvato una lista comune Ue dei Paesi di origine sicuri: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia, oltre ai Paesi candidati all’adesione, salvo eccezioni legate a conflitti armati, restrizioni dei diritti fondamentali o a un alto tasso di riconoscimento dell’asilo (oltre il 20%). La designazione comporta l’obbligo per gli Stati membri di applicare procedure accelerate, anche alla frontiera o nelle zone di transito, sulla base del presupposto che i richiedenti provenienti da quei Paesi non siano, in via generale, esposti a persecuzioni o danni gravi. Un presupposto che, secondo molti osservatori, è tutt’altro che neutrale e che non può essere ridotto a una scelta politica: la nozione di Paese di origine sicuro è giuridica, non discrezionale, e deve poggiare su un effettivo rispetto dei diritti fondamentali. Non a caso, la Corte di giustizia Ue ha già chiarito che spetta ai giudici nazionali verificare, caso per caso, la legittimità di tali designazioni. Se emergono contraddizioni evidenti tra la situazione reale di un Paese e la sua inclusione nella lista, la strada del contenzioso è inevitabile.Rimpatri e hub esterniSul fronte dei rimpatri, il Consiglio ha dato il via libera a un “approccio generale” che punta a semplificare ed accelerare le espulsioni, prevedendo anche trasferimenti verso Paesi terzi con cui esistano accordi o intese di riammissione. È una linea che rafforza l’impostazione restrittiva degli ultimi anni e che, ancora una volta, solleva interrogativi sulla compatibilità con i diritti fondamentali e con il principio di responsabilità degli Stati membri.Albania, partita ancora apertaLa tentazione, per il governo italiano, è quella di presentare il nuovo quadro europeo come una legittimazione ex post dei centri in Albania. Ma anche qui i nodi restano. Secondo la giurisprudenza più recente, l’esame delle domande di asilo in luoghi extraterritoriali solleva problemi seri sul rispetto delle garanzie procedurali, del diritto alla difesa e dei limiti al trattenimento.In altre parole, il voto del Consiglio segna una svolta politica, ma non chiude la partita. Anzi, la rende più complessa. Tra riforme controverse e Trattati da rispettare, la probabilità che l’ultima parola spetti ancora una volta ai giudici europei appare tutt’altro che remota.
Paolo Iafrate



