Nuovi interrogativi sulla legittimità costituzionale dei trattenimenti nei CPR a Gjader

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La recente trasformazione in CPR del centro per migranti di Gjader in Albania, ad opera del d.l. 37/2025, pone nuovi interrogativi sulla legittimità dei trattenimenti previsti dal Protocollo Italia-Albania del 2023. In precedenza colui che chiedeva asilo a Gjader, in Albania, tornava in Italia e tornava anche libero, stante l’assenza di una normativa in merito. Una lacuna che si è cercata di colmare con il d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito con modificazioni in l. 23 maggio 2025, n. 75 che ha esteso l’ambito dei destinatari del trattenimento in Albania e il centro di Gjader è diventato un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). Dopo l’intervento del d.l. 37/2025, accanto alla originaria possibilità di condurre e trattenere in Albania richiedenti asilo provenienti da Paesi d’origine sicuri, si è prevista la facoltà di trasferirvi (su segnalazione discrezionale della Direzione centrale dell’immigrazione) anche cittadini stranieri già trattenuti in un CPR italiano, senza necessità di procedere a una nuova convalida del trattenimento. Tuttavia, nell’ipotesi in cui lo straniero espellendo, giunto in Albania, presentasse richiesta di asilo al solo scopo di ritardare o impedire l’espulsione, il suo trattenimento sarà consentito ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 ma il mutamento di status (da migrante irregolare a richiedente asilo) renderà necessario un nuovo ordine di trattenimento del Questore di Roma e una nuova convalida della Corte d’appello (cd. trattenimento secondario). Il meccanismo è questo: il richiedente asilo rientra a Bari, viene sbarcato e, prima che il questore possa chiedere all’autorità giudiziaria un nuovo trattenimento, “permane” in detenzione, fino a 48 ore. Un vuoto che non è basato su un presupposto normativo, perché in quel momento non c’è più un provvedimento in vigore, né una convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Al riguardo la Prima Sezione penale con ordinanza n.30297, depositata il 4 settembre 2025 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore, per violazione degli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Paolo Iafrate, docente all’Università di Roma Tor Vergata commenta che il nodo è che, in assenza di un titolo valido, la persona resta priva per 48 ore della libertà personale per decisione esclusiva dell’autorità amministrativa, senza convalida né garanzie difensive Non è un caso che, già con l’ordinanza n. 23105 del 20 giugno 2025, la Cassazione avesse rimesso alla Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE due importanti quesiti: se la direttiva rimpatri (2008/115/CE) consenta il trattenimento in Albania senza prospettive immediate di rimpatrio, e se l’articolo 9 della direttiva procedure (2013/32/UE) non imponga invece che il richiedente resti “nel territorio dello Stato” fino alla decisione definitiva. La questione che investe l’intero equilibrio del sistema comune europeo di asilo. La complessità del meccanismo delineato dal protocollo Italia-Albania solleva interrogativi anche sulla sua reale efficacia. Il legislatore italiano, come notato dal giudice di legittimità, non ha spiegato in che modo il trattenimento in Albania sia più efficiente di quello già possibile in un CPR italiano. Anzi, le concrete modalità di rimpatrio previste – che implicano il riportare prima lo straniero in Italia per poi rimpatriarlo nel Paese d’origine – sembrano complicare la procedura più che snellirla.

Paolo Iafrate

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