Corte di Giustizia dell’Unione Europea: I giudici possono valutare la scelta dei Paesi sicuri

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La questione della compatibilità della legislazione italiana con la direttiva 2013/32 assume un’importanza particolare non solo, e non tanto, per ragioni politiche, ma soprattutto perché incide, anche in virtù di quelle stesse ragioni, sui rapporti tra ordinamenti, basti pensare alla decisione di elevare di rango la fonte normativa che prevede la lista di Paesi d’origine sicuri al fine dichiarato di proteggere tale lista dagli effetti del primato del diritto dell’Unione. Ed è proprio l’incidenza della soluzione delle cause in parola sui rapporti tra ordinamenti, nonché l’impatto che essa potrebbe avere sulla politica migratoria nazionale, ma anche della nuova Commissione, in particolare alla luce del regolamento 1348/2024, che quelle eccezioni territoriali e personali ormai contempla al suo art. 59, par. 2, contrariamente alla direttiva 2013/32, certo ancora applicabile ai casi de quo – che giustifica ampiamente le aspettative dei giudici rimettenti ad ottenere una decisione la più rapida possibile. Tanto più che dall’interpretazione del margine di manovra degli Stati membri nella designazione della lista di “Paesi d’origine sicuri” – lasciata dalla direttiva 2032/13, e diversamente dal regolamento 1348/2024, esclusivamente nelle loro mani – dipende anche l’operatività del noto accordo tra l’Italia e l’Albania. Con due decreti depositati rispettivamente il 4 e il 5 novembre 2024, il Tribunale di Roma ha introdotto due rinvii nelle cause C-758/24, Alace, e C-759/24, Canpelli, sottoponendo alla Corte, oltre a un quesito simile a quelli posti dai Tribunali di Firenze e di Bologna in merito all’eccezione personale, altri tre quesiti supplementari chiedendo, in sostanza, (i) se uno Stato membro è competente ad operare una designazione di uno Stato terzo come Paese d’origine sicuro per via di legislazione ordinaria; (ii) se tale Stato membro deve rendere disponibili gli elementi di fatto sulla cui base ha proceduto a tale designazione al fine di consentire al richiedente asilo di contestarla e al giudice di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, e (iii) se il giudice può, d’ufficio, utilizzare informazioni su tale Paese al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali della designazione come Paese d’origine sicuro. Uno Stato membro può designare paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo e deve divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti d’informazione su cui si fonda tale designazione Tale Stato membro può anche, a determinate condizioni, attribuire a un paese terzo lo status di paese di origine sicuro, individuando nel contempo categorie limitate di persone che potrebbero essere ivi esposte al rischio di persecuzioni o violazioni gravi Conformemente alla direttiva 2013/32 2 , gli Stati membri possono accelerare l’esame delle domande di protezione internazionale e condurre la procedura alla frontiera qualora tali domande provengano da cittadini di paesi che si ritiene offrano una protezione sufficiente. In Italia, la designazione di questi paesi terzi come paesi di origine sicuri avviene mediante un atto legislativo del 2024. I ricorrenti hanno impugnato la decisione di rigetto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, che si è rivolto alla Corte di giustizia per chiarire l’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo giurisdizionale effettivo. Il giudice del rinvio sostiene che, contrariamente al regime precedente, l’atto legislativo del 2024 non precisa le fonti di informazione sulle quali il legislatore italiano si è basato per valutare la sicurezza del paese. Pertanto, sia il richiedente sia l’autorità giudiziaria sarebbero privati della possibilità di contestare e, rispettivamente, controllare la legittimità di una siffatta presunzione di sicurezza, esaminando in particolare la provenienza, l’autorità, l’affidabilità, la pertinenza, l’attualità e l’esaustività di tali fonti. Nelle sue conclusioni presentate il 10 aprile 2025 l’avvocato generale Jean Richard de la Tour conferma che uno Stato membro può designare un paese terzo come paese di origine sicuro mediante un atto legislativo. Tuttavia, il giudice nazionale chiamato a esaminare un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale deve disporre, nell’ambito dell’esame sulla legittimità di tale atto, delle fonti di informazione che sono servite da base per tale designazione. Infatti, la mera circostanza che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro mediante un atto legislativo non può avere la conseguenza di sottrarlo ad un controllo di legittimità, salvo privare di qualsiasi efficacia pratica la direttiva. L’atto legislativo applica il diritto dell’Unione e deve garantire il rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali riconosciute ai richiedenti protezione internazionale dal diritto dell’Unione. In assenza di divulgazione di tali fonti di informazione da parte del legislatore, l’autorità giudiziaria competente può controllare la legittimità di una siffatta designazione sulla base di fonti di informazione da essa stessa raccolte tra quelle menzionate nella direttiva. Al riguardo la Grande Camera della CGUE il 1 agosto 2025 nelle cause riunite C‑758/24 [Alace] (i) e C‑759/24 [Canpelli] ha ribadito Il dovere per il giudice di disapplicare l’atto di designazione permanga anche nel caso in cui detta designazione si Paese sicuro venga operata con disposizioni di rango primario, quale la legge ordinaria”. il giudice nazionale ha obbligo di applicare la norma europea e di non applicare quella nazionale, dovendo a tal fine verificare che la fonte normativa europea sia chiara, precisa e incondizionata. A tale ultimo riguardo, il tenore della decisione della Corte di Giustizia non lascia margini di dubbio sul carattere immediatamente precettivo delle disposizioni della Direttiva 2013/32/UE in materia di condizioni per la designazione di un paese terzo come paese. In particolare, si legge nella sentenza che Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: – lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale; – il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio Conseguentemente dalla pronuncia odierna si evince una chiara conferma del principio, imposto dalla Direttiva e acquisito da tempo da numerosi tribunali, per cui incombe sul giudice nazionale lo specifico dovere giuridico di disapplicare – o, come si suol pure dire in letteratura, di “non applicare”- il provvedimento di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, quando dalle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali competenti e acquisite dal giudice emerga che nel paese vi sono categorie di persone esposte al rischio concreto di persecuzioni generalizzate e sistematiche o di danno grave, in carenza di adeguata protezione interna”.

Paolo Iafrate

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