Cittadinanza limiti sugli avi, ma apertura ai nati in Italia residenti da almeno due anni

Date:

L’Assemblea della Camera ha approvato definitivamente, il 20 maggio 2025, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. I sì sono stati 137, i no 83 e gli astenuti 2. Il provvedimento si compone di 4 articoli. L’articolo 1 introduce una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero con altra cittadinanza, salvo specifiche eccezioni. In Senato sono state apportate importanti modifiche, tra cui l’estensione dei termini per alcune domande, nuove disposizioni per i minori, l’introduzione di un requisito biennale di residenza per i figli di cittadini italiani e la soppressione della prorogabilità fino a trentasei mesi per alcuni procedimenti. Si interviene inoltre sulle prove nelle controversie e si apre alla possibilità di lavoro subordinato fuori quota per discendenti di cittadini italiani e con cittadinanza in Paesi a forte emigrazione italiana. In generale, si può trasmettere la cittadinanza solo nel caso in cui si abbia esclusivamente la cittadinanza italiana (una persona che prende la cittadinanza del luogo in cui risiede, dunque, non può più trasmetterla ai discendenti). Come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge le modifiche normative hanno il fine di connettere la trasmissione automatica della cittadinanza alla sussistenza di un legame effettivo con l’Italia, sia in capo agli ascendenti cittadini sia al discendente al quale è trasmessa la cittadinanza. Il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano qualora i genitori medesimi, ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status. Successivamente a tale dichiarazione, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia o in alternativa, tale dichiarazione di volontà va presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione. Rinuncia alla cittadinanza italiana Il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano grazie alla norma precedente, il quale è in possesso della cittadinanza di altro Stato, può rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età. Il termine per la definizione di alcuni procedimenti di acquisto della cittadinanza è di ventiquattro mesi (non prorogabili) il termine per la definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino italiano o di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica. Il provvedimento prevede un requisito di residenza continuativa biennale in Italia, per l’acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Inoltre nelle medesime controversie l’onere di provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricade su colui il quale chiede l’accertamento della cittadinanza. L’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana. La determinazione degli Stati di destinazione è rimessa a decreto del Ministro degli affari esteri. Il periodo di legale residenza in Italia è di due anni non più tre anni, per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita. Inoltre, per chi è nato in Italia o vi è stato residente per almeno due anni continuativi, e ha perduto la cittadinanza in applicazione di alcune disposizioni della legge 555 del 1912, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Infine, il contributo per il riacquisto della cittadinanza (pari a 250 euro, come nella disciplina vigente) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari. La riforma ha suscitato reazioni contrastanti, alcuni parlano di un intervento necessario per rendere più coerente la normativa con l’interesse nazionale e con l’integrazione effettiva nel tessuto sociale italiano, altri denunciano il rischio di escludere milioni di discendenti di italiani all’estero, in particolare in America Latina, che fino a oggi potevano accedere alla cittadinanza in modo automatico. Il dibattito su identità, radici e diritti civili, insomma, è destinato a proseguire anche dopo la conversione del decreto legge in legge.

Paolo Iafrate

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Condividi post:

Sottoscrivi

Popolare

Articoli Correlati
Articoli Correlati

Gaza – Arrivano gli aiuti  umanitari e nel solo primo giorno di distribuzione ci sono 47 feriti

  All’arrivo dei primi aiuti umanitari nella martoriata cittadina palestinese,...

Asia Centrale – Giorgia Meloni in Uzbekistan e Kazakistan alla ricerca di accordi economici e militari

  Dopo il primo summit “Asia Centrale – Unione Europea”,...

Droga, blitz dei carabinieri tra Marche e Lazio: 13 arresti

Tredici persone sono finite in carcere, due ai domiciliari,...